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DM 232/2023 e Comitato Valutazione Sinistri: obbligo per tutti gli odontoiatri o solo per le strutture?

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DM 232/2023 e Comitato Valutazione Sinistri: obbligo per tutti gli odontoiatri o solo per le strutture?

DM 232/2023 e Comitato Valutazione Sinistri: obbligo per tutti gli odontoiatri o solo per le strutture?

Con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2023 n. 232, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2024 in attuazione della Legge Gelli-Bianco, il tema della responsabilità sanitaria e degli obblighi assicurativi è tornato al centro del dibattito professionale. Tra gli aspetti che stanno generando maggiore discussione vi è l’introduzione del Comitato Valutazione Sinistri (CVS), previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto. Negli ultimi mesi si è diffusa l’idea che il CVS debba essere obbligatoriamente istituito da qualsiasi studio odontoiatrico. Tuttavia, una lettura tecnica e coordinata del testo normativo porta a conclusioni più articolate e distingue chiaramente gli obblighi delle strutture sanitarie da quelli dei singoli professionisti.

Che cos’è il CVS

Il Comitato Valutazione Sinistri è un organismo con funzione consultiva e tecnico-valutativa deputato alla gestione dei sinistri relativi alla responsabilità sanitaria. Il suo compito è analizzare le richieste risarcitorie, valutare il profilo clinico, medico-legale e assicurativo degli eventi avversi e supportare la struttura nella gestione del contenzioso, sia in fase stragiudiziale sia giudiziale.

Il DM 232/2023 prevede che il CVS sia composto da figure con competenze multidisciplinari, tra cui:

  • medico legale;
  • loss adjuster: perito professionista esperto nella gestione dei sinistri;
  • avvocato o altro esperto con competenze giuridico-legali;
  • competenze di risk management.

L’obiettivo del legislatore è duplice: migliorare la gestione del rischio clinico e uniformare e razionalizzare la gestione dei contenziosi sanitari.

Cosa prevedono gli articoli 15 e 16

L’articolo 15 del DM 232/2023 stabilisce che: “La struttura gestisce il sinistro avvalendosi di un apposito Comitato Valutazione Sinistri (CVS), proprio o in convenzione.”

L’articolo 16 disciplina invece composizione, funzioni e modalità operative del Comitato.

La questione centrale è comprendere cosa il decreto intenda per “struttura”. Ed è proprio su questo punto che il testo normativo fornisce una distinzione molto precisa. La definizione di “struttura” nel decreto è evidenziata nell’articolo 1, lettera h), che la definisce come: “la struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica e privata che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi”.

Questa figura viene distinta in modo netto dalle definizioni contenute nelle lettere f) e g):

Lettera f) “esercente la professione sanitaria: il professionista che, in forza di un titolo abilitante, svolge attività […] di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione […]”

Lettera g) “esercente attività libero professionale: attività svolta dall’esercente la professione sanitaria […] al di fuori della struttura o all’interno della stessa […]”

La distinzione terminologica non appare casuale.

Il decreto individua infatti:

  1. la struttura sanitaria quale soggetto organizzativo;
  2. l’esercente la professione sanitaria;
  3. il libero professionista.

Si tratta di categorie differenti, disciplinate in modo differente.

Il CVS riguarda le strutture, non automaticamente tutti i professionisti

Alla luce del dato letterale del decreto, gli articoli 15 e 16 sembrano riferire l’obbligo di istituzione del CVS alle strutture sanitarie e sociosanitarie, non indistintamente a ogni singolo professionista sanitario.

Questo è un punto particolarmente rilevante per il settore odontoiatrico. Infatti poliambulatori odontoiatrici, centri sanitari autorizzati, società odontoiatriche organizzate, strutture con articolazione complessa e pluralità di operatori appaiono rientrare più chiaramente nella nozione normativa di “struttura”. Diversa potrebbe invece essere la posizione dello studio mono professionale, del libero professionista puro, dell’attività esercitata personalmente o in forma associata senza una vera organizzazione strutturata.

In questi casi, il decreto non sembra prevedere espressamente l’obbligo di istituire un CVS formalizzato.

Altra questione sono invece gli obblighi assicurativi. La loro disciplina è prevista dall’articolo 2 del DM 232/2023, relativo ai requisiti minimi delle coperture assicurative.

Qui il legislatore richiama espressamente tutti: le strutture sanitarie, gli esercenti la professione sanitaria, gli esercenti attività libero-professionale.

Questo significa che gli obblighi relativi alle coperture assicurative riguardano tutti i soggetti individuati dal decreto, compresi i singoli professionisti.

La differenza è importante:

  • gli obblighi assicurativi hanno portata generalizzata;
  • gli obblighi organizzativi relativi al CVS sembrano invece riferiti alle strutture.

Dal punto di vista interpretativo, la diversa terminologia utilizzata dal legislatore assume un peso significativo.

Se il decreto avesse voluto imporre il CVS anche a tutti gli esercenti la professione sanitaria, avrebbe presumibilmente utilizzato le medesime formule adottate nell’articolo 2.

Inoltre, all’art. 8 nelle eccezioni opponibili non è contemplato un caso di mancanza di CVS.

“1. Sono opponibili al danneggiato, previa sottoscrizione di clausola contrattuale da approvare specificamente per iscritto, le seguenti eccezioni:

  1. a) i fatti dannosi derivanti dallo svolgimento di attività che non sono oggetto della copertura assicurativa;
  2. b) fatti generatori di responsabilità verificatisi e le richieste di risarcimento presentate al di fuori dei periodi contemplati dall’articolo 5;
  3. c) le limitazioni del contratto assicurativo di cui all’articolo 1, comma 1, lettere q) ed r), con riferimento alle coperture assicurative di cui al comma 1 dell’articolo 10 della Legge;
  4. d) il mancato pagamento del premio.
  5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 38-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Ovvero il rispetto delle regole ECM”

Dunque questi sono gli unici casi in cui la compagnia assicurativa potrebbe non liquidare il danno.

Quali possibili scenari interpretativi

Resta comunque aperto un tema interpretativo importante: quando uno studio odontoiatrico può essere considerato “struttura sanitaria” ai sensi del decreto?

Su questo punto potranno incidere:

  • normative regionali autorizzative;
  • assetto organizzativo dello studio;
  • numero dei professionisti coinvolti;
  • forma societaria;
  • complessità organizzativa;
  • modalità di erogazione delle prestazioni.

Si ricorda a tal proposito che la sentenza del TAR Lazio n. 4428/2019 affronta un tema cruciale per i professionisti sanitari: la distinzione tra lo studio professionale (del singolo medico o associato) e la struttura sanitaria vera e propria. Questa distinzione non è solo terminologica, ma determina quali obblighi assicurativi e quali regimi di responsabilità si applichino.

  1. La Struttura Sanitaria (Complessa)

Secondo il TAR, la “struttura” ai sensi della Legge Gelli-Bianco è un’entità che presenta un’organizzazione autonoma di mezzi e persone.

  1. Lo Studio Professionale

Il TAR chiarisce che lo studio del singolo professionista non può essere automaticamente equiparato a una struttura sanitaria complessa solo perché vi si esercita un’attività medica. Nel dettaglio:

«Si definisce studio odontoiatrico privato l’ambiente privato e personale in cui l’odontoiatra esercita la sua libera attività professionale di diagnosi e terapia, in forma singola o associata. La titolarità dello studio odontoiatrico privato s’identifica col singolo odontoiatra o con gli odontoiatri associati, prestatori dell’opera professionale cui sono abilitati: non è prevista quindi la presenza del Direttore Sanitario Responsabile. Lo studio odontoiatrico privato non è “tecnicamente” aperto al pubblico perché compete al titolare ogni decisione discrezionale in ordine ai giorni e agli orari d’apertura, e all’erogazione delle prestazioni previo appuntamento” ; mentre (punti 6.1.2. ss.) – “Per ambulatorio odontoiatrico si intende un Presidio odontoiatrico privato o pubblico, qualificato come impresa autonoma, che può essere gestita dal singolo imprenditore, da una società o da una associazione professionale, e distinta dai sanitari che ivi operano, preposto alla erogazione di prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione a favore di tutti i pazienti richiedenti nelle situazioni che non richiedono ricovero neanche a ciclo diurno»

Per questo motivo appare opportuno evitare interpretazioni eccessivamente estensive o semplificate.

In attesa di ulteriori chiarimenti interpretativi e applicativi, sarà quindi fondamentale per il mondo odontoiatrico valutare attentamente la propria configurazione organizzativa, evitando sia sottovalutazioni sia automatismi interpretativi non espressamente previsti dal testo normativo.

Proprio alla luce delle incertezze interpretative ancora presenti, AIO Torino-Cuneo ha predisposto una richiesta di Interpello ai Ministeri delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e della Salute finalizzata ad ottenere un chiarimento ufficiale in merito all’ambito applicativo degli articoli 15 e 16 del DM con particolare riferimento all’obbligatorietà del CVS  per gli studi odontoiatrici libero-professionali in forma associata e mono professionali.

L’obiettivo è fornire ai colleghi un orientamento chiaro e giuridicamente fondato, evitando interpretazioni estensive non espressamente previste dalla norma e garantendo una corretta applicazione del decreto nel settore odontoiatrico.

Laura Anna Melone 

Sebastiano Rosa

Segreteria sindacale AIO Torino Cuneo