COMUNICATO INFORMATIVO & ALERT Controlli dell’Ispettorato del Lavoro e Radioprotezione (D.Lgs.101/2020)
Care colleghe, cari colleghi,
Le indicazioni che seguono vanno intese come ‘consigli’ che vanno purtroppo nella direzione opposta rispetto alla nostra linea di fondo, da sempre orientata a ridurre – e non ad aumentare – gli adempimenti burocratici a carico dei singoli professionisti.
Quanto riportato può però servire a evitare che, in caso di controllo, vengano applicate sanzioni economiche molto pesanti (contro le quali, d’altronde, sarà sempre possibile fare ricorso).
È comunque nostra intenzione muoverci immediatamente con il Ministero del Lavoro per chiedere chiarimenti. Il nostro obiettivo è ottenere, in tempi utili, risposte definitive, coerenti e vicine al vero spirito della norma, evitando di essere bersagliati dall’ennesima e inutile complicazione formale.
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Destinatari:
Titolari di Studio Odontoiatrico (Esercenti)
Odontoiatri Collaboratori (Liberi Professionisti – Lavoratori Autonomi)
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro sta conducendo una serie di verifiche ispettive presso gli studi odontoiatrici di Torino e provincia. A seguito di tali accertamenti sono state elevate sanzioni per la violazione di alcuni specifici articoli del D.Lgs.101/2020 e s.m.i. in materia di radioprotezione dei lavoratori autonomi.
Queste le inadempienze contestate nello specifico:
- Al Titolare / Esercente: violazione dell’art. 117
Non ha comunicato al professionista collaboratore i rischi specifici legati alle radiazioni presenti nei locali in cui quest’ultimo svolge la propria attività.
- Al Collaboratore: violazione dell’art. 114
Non ha acquisito la relazione dell’Esperto di Radioprotezione. Inoltre, non ha definito insieme al titolare i limiti di esposizione (“vincoli di dose”) da adottare, che vanno stabiliti con il supporto dell’esperto incaricato in base al tipo di attività e alla classificazione delle zone di lavoro.
Le sanzioni applicate ammontano fino a circa 6.600€ a carico dell’esercente (il titolare dello studio). Per il medico o l’odontoiatra collaboratore, invece, la multa va da un minimo di 166€ fino a un massimo di 6.600€ a seconda dei casi.
⚠️ Nota bene sulla validità dei chiarimenti: Al momento, gli ispettori del Lavoro non stanno ritenendo legittime né la circolare della FNOMCeO né la risposta alla richiesta di chiarimenti del Ministero della Salute, ritenendo tali pareri non di competenza di questi enti.
In attesa di sviluppi e di notizie più positive, viene indicato di seguito l’orientamento prudenziale valido nell’immediato per evitare contestazioni dirette.
📋 Linee Guida d’Emergenza (Istruzioni Pratiche)
- Se sei il Titolare dello Studio (o l’Esercente)
Il titolare deve dimostrare che il collaboratore autonomo non corre rischi legati alle radiazioni all’interno della struttura.
- Richiedi il modulo: Contatta l’Esperto di Radioprotezione dello studio e fatti rilasciare il modulo specifico in cui vengono indicati i dati necessari per la classificazione del lavoratore autonomo e il relativo vincolo di dose.
- Informa il collaboratore: Consegna e fai firmare questo modulo al collaboratore per debita informazione.
- Archivia i documenti: Allega tassativamente questo modulo compilato al Manuale di Radioprotezione e al DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) dello studio, meglio con data certa.
- Se sei un Collaboratore (Libero Professionista – Lavoratore Autonomo)
Il collaboratore non può affidarsi esclusivamente alla documentazione dello studio in cui lavora, ma deve possedere una propria posizione documentata.
- Incarica un esperto: È necessario farsi rilasciare da un proprio Esperto di Radioprotezione personale la dichiarazione di classificazione e una relazione di radioprotezione specifica.
- Crea la sinergia e il coordinamento: Il proprio esperto personale dovrà coordinarsi e agire in sinergia con l’Esperto di Radioprotezione dello studio con cui si collabora.
- Redigi e conserva il documento: Insieme, i due esperti dovranno redigere una relazione specifica. Una copia di questo documento andrà conservata dal collaboratore e una andrà consegnata al titolare dello studio (esercente) meglio con data certa.
Vi terremo tempestivamente aggiornati non appena vi saranno novità o chiarimenti ufficiali da parte degli organi competenti.
Segreteria sindacale AIO Torino – Cuneo